Elevazione indennità di congedo parentale per un ulteriore mese: le istruzioni

Fornite le indicazioni amministrative e operative in materia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (INPS, circolare 18 aprile 2024, n. 57).

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

L’INPS, pertanto, ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

I destinatari

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

In particolare, l’INPS sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L’Istituto precisa anche che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile nella seguente modalità:

– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo unico.

Infine, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, l’INPS rappresenta che l’indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

Infine, nella circolare in commento sono incluse le consuete modalità di presentazione della domanda (tramite il portale istituzionale, Contact center e istituti di patronato) e le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: riparte la trattativa

Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati

A seguito della rottura delle trattative e delle conseguenti mobilitazioni, il 16 aprile 2024 si è svolto un incontro per la verifica delle condizioni di riapertura del negoziato con Federdistribuzione. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno manifestato alla controparte l’impegno di voler rinnovare il contratto applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Le OO.SS. hanno ribadito il vincolo di prevedere aumenti salariali in linea con gli altri contratti e l’indisponibilità alla sottoscrizione di un’ipotesi di accordo che possa prevedere condizioni peggiorative della parte normativa. L’associazione datoriale Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati, ossia i due temi su cui si erano registrate le maggiori distanze tra le Parti. 
Il prossimo incontro è previsto per il 23 aprile.

CIGS dipendenti Alitalia, istruzioni applicative

L’INPS fornisce indicazioni sulla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 (INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1536).

Il D.L. n. 104/2023 (cosiddetto “Decreto Asset”) all’articolo 12, reca misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.

 

Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, ovvero della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201/2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024.

 

Viene fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per l’applicazione del sopra riportato comma, decreto poi adottato in data 5 gennaio 2024.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto interministeriale, l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione è inviata dall’INPS al datore di lavoro.

 

Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS precisa che ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3, 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione.

 

In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Il datore di lavoro deve inviare all’INPS l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività. 

 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione dell’INPS.

Le retribuzioni convenzionali per il 2024 dei lavoratori inviati fuori UE

La determinazione delle assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale tra paesi (INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le retribuzioni convenzionali per il 2024 sulla base delle quali si calcola il premio assicurativo a tutela dei lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987).

Va precisato, tuttavia, che trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento, indicate nell’allegato 1 alla circolare, valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 

Pertanto, non rientrano nell’ambito della circolare in commento gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito (con il quale l’UE ha stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), altri stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali 2024

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

In sostanza, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle incluse nel citato Allegato 1, che sono parte integrante del decreto interministeriale 6 marzo 2024.
Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. Alle retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

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CIPL Edilizia Industria e Cooperative Forlì – Cesena – Rimini: stabilito l’EVR 2024

Riconosciuto l’EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì – Cesena – Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell’EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell’EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
– una erogazione dell’EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
– nessuna erogazione dell’EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
– una erogazione dell’EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97