CIPL Legno Lapidei Trento: Premio di risultato 2025

Siglato il verbale di accordo per l’attuazione del Premio di risultato per l’anno 2025 

Le Parti sociali Associazione Artigiani e Piccole imprese, Confartigianato Trento, Feneal-Uil Trentino, Filca-Cisl Trentino e Fillea-Cgil Trentino hanno stipulato il verbale attuativo dell’Accordo “PdR” per l’anno corrente. 
Difatti, visto l’indicatore relativo alla Redditività che ha registrato nel triennio mobile di cui al PdR per gli anni 2021, 2022, 2023 un indice pari ai 20,38%, le Parti hanno concordato il valore del Premio di Risultato, a far data dal 1° marzo 2025, per i lavoratori dipendenti per le aziende artigiane come di seguito riportato.

Livello Fascia > 18%
Legno  Lapideo Valore mensile 
AS – A 1 110,00
B 2 100,00
CS 3 98,00
C 4 95,00
D 5 92,00
E 6 89,00
F 7 86,00

Giornalisti: arrivano i chiarimenti sui rimborsi spese dei freelance

Fornite delucidazioni circa la non rilevanza ai fini IRPEF dei cosiddetti “a piè di lista” alla  luce del D.Lgs. n. 192/2024 (INPGI, comunicato 28 marzo 2025).

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l’INPGI ha fornito chiarimenti sul trattamento previdenziale dei rimborsi spese dei giornalisti freelance, alla luce del D.Lgs 192/2024 che ha cambiato, a partire dal 1° gennaio 2025, il modo in cui tali voci vengono trattate a livello fiscale per i professionisti.

In particolare, la novità riguarda principalmente, per i lavoratori autonomi, la non rilevanza ai fini IRPEF dei rimborsi spese cosiddetti “a piè di lista”, ossia quelli documentati e addebitati direttamente al cliente in fattura per l’esecuzione di un incarico (trasporti, pasti, noleggio attrezzature, ecc.).
Fino al 31 dicembre 2024 queste voci concorrevano a determinare l’ammontare dei compensi, salvo poi essere portate in deduzione dal reddito ai fini del calcolo delle imposte dovute. In altri termini, prima si sommavano e poi si sottraevano dalla base di calcolo del reddito da lavoro autonomo. L’obiettivo principale del legislatore è stato, quindi, quello di semplificare gli adempimenti tributari, estendendo ai rimborsi spese a piè di lista addebitati dai lavoratori autonomi ai committenti il medesimo regime di esenzione dalla base imponibile IRPEF già previsto per i lavoratori dipendenti.

A ogni modo, anche se i rimborsi non rientrano più nel calcolo dell’IRPEF, continuano a essere soggetti a IVA. Questo perché la relativa normativa non è stata modificata: le spese rimborsate non sono considerate “anticipate in nome e per conto del cliente” e vanno fatturate con l’Imposta sul valore aggiunto.

L’aspetto previdenziale

Il nuovo regime fiscale non comporta alcuna modifica sul fronte previdenziale, che rimane, quindi, del tutto invariato. I rimborsi spese in questione, infatti, erano già “neutri” ai fini del calcolo del contributo previdenziale soggettivo (12 o 14% in base al reddito) che – come è noto – si calcola sull’ammontare del reddito assoggettato a IRPEF. Già in precedenza – per effetto del meccanismo di deduzione dal reddito – l’imponibile IRPEF non comprendeva questi rimborsi.
La situazione rimane invariata anche per il calcolo del contributo previdenziale integrativo (4% per l’INPGI) che – in base a quanto stabilito all’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 103/96 – è determinato sul fatturato lordo, che, come detto, continua a comprendere – come in passato – anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.
I rimborsi spese continueranno, quindi, a essere inclusi nella base di calcolo del contributo integrativo, pari al 4%, dovuto all’ INPGI.
Nel comunicato in commento, l’INPGI evidenzia che per i professionisti in regime forfettario, invece, la questione è più complessa: in questo regime, infatti, non è prevista la dichiarazione dell’IVA. Questo porta a dubbi su come debbano essere trattati i rimborsi spese e su quale sia l’impatto sulle tasse e sui contributi. Per ora, si attende un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Modelli di comunicazione per credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate 

L’Agenzia delle entrate ha informato in merito all’approvazione dei modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (Agenzia delle entrate, provvedimento 27 marzo 2025, n. 153474).

L’articolo 3, comma 14-octies, del D.L. n. 202/2024 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 60/2024 si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate.

Il medesimo articolo prevede, al comma 14-novies, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunichino altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 1534749/2025, l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, con le relative istruzioni.

 

Con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

  • gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La comunicazione deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

L’invio deve essere effettuato dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica va effettuata utilizzando esclusivamente il software “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Viene considerata tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

 

Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile:

– inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.

 

La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione viene scartata in fase di accoglienza.

 

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

CCNL Emittenti Radiofoniche: avviata la piattaforma per il rinnovo

Tra gli argomenti trattati formazione, lavoro agile ed aumenti retributivi

Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil  hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL per le imprese  esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali.
Di seguito gli argomenti trattati.
Formazione 
Secondo i sindacati sono necessarie politiche formative più corpose e solide che possano garantire significativi avanzamenti delle competenze alle lavoratrici e lavoratori. 
Professionalità contrattuali
Secondo i sindacati è necessario un aggiornamento del sistema delle professionalità contrattuali.
Lavoro agile
Necessaria maggiore conciliazione vita/lavoro con l’introduzione   dell’istituto dello “smartworking”.
Minimi retributivi
Si richiede un aumento complessivo in linea con gli indici Istat e con gli accordi interconfederali per il triennio futuro ma anche rispetto al biennio precedente, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali.

 

CCNL Dirigenti Piccola Industria: siglato il verbale di accordo

Rideterminato il minimo contrattuale mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2025 

Il 25 marzo 2025 è stato siglato, tra Confapi e Federmanager, l’accordo di rinnovo del contratto di settore per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi che avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
Con tale accordo, vengono stabiliti i nuovi minimi retributivi mensili di base:
– per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, è stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Invece, per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025
A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell’importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.
Con riferimento al congedo parentale, l’indennità pari all’80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione. 
Infine, con l’accordo in esame, sono state apportate modifiche in tema di:
– periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l’azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l’intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;
trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;
– previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell’impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro. 
Infine, i termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
– 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
– 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
– 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
– 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio. 
In considerazione del fatto che tale accordo decorre dal 1° gennaio 2025, le Parti hanno concordato di erogare, a copertura dell’anno 2024, un importo a titolo di Una Tantum che verrà erogato in due tranches di pari importo con la retribuzione del mese di aprile 2025 e di giugno 2025:
– nella misura pari a 3.000,00 euro ai dirigenti inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 95.000,00 euro;
– nella misura pari a 2.000,00 euro ai quadri superiori inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito di una R.A.L. fino a 65.000,00 euro