CIRL Moda Artigianato Veneto: siglato il verbale di accordo di proroga

Viene prorogato al 28 febbraio 2026 il contratto per i dipendenti del settore

Il 19 febbraio 2025 le Parti sociali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno firmato il verbale di accordo di proroga del contratto di settore in scadenza. Tale proroga cesserà di produrre effetti dal momento del rinnovo del CCRL.
Difatti, si intendono prorogati gli effetti del CCRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo firmato il 9 ottobre 2017 e successive proroghe. 
Viene altresì prorogata la quota di 2,50 euro di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato in favore dei dipendenti. Tale somma viene versata dal datore di lavoro in una unica soluzione, in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo. 
Si specifica che i datori di lavoro che hanno già assolto al versamento della quota annua per il 2025, con riferimento ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025, non sono tenuti a ripetere il versamento nel B01 di marzo. 
Con l’accordo in oggetto, si intende prorogata anche l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dal CCRL. 

Agenzia delle entrate, soppresso codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 marzo 2025, n. 18/E).

La risoluzione n. 58/E/2022 ha fornito istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da riportare nel campo “codice identificativo”. 

 

Tuttavia, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 ha introdotto una modifica significativa, stabilendo che le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 non si applicano più. Questo include anche le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute negli anni precedenti. 

 

Di conseguenza, la risoluzione annuncia la soppressione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, che non sarà più utilizzabile nel contesto delle comunicazioni e dei versamenti relativi alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Incentivo al posticipo del pensionamento 2025: implementato il sistema di gestione delle domande

Illustrate le modalità di richiesta del beneficio modificato dalla legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 5 marzo 2025, n. 799).

L’INPS ha comunicato di aver implementato il proprio sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 286, Legge n. 197/2022), come modificato dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

L’istanza in argomento è individuata dal seguente prodotto:

Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”;

Gruppo: Certificazione;

Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso;

Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento.

L’istanza può essere presentata:
– direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli istituti di patronato;
– contattando il Contact Center Multicanale.

CCNL Vigilanza Privata: nuovo confronto al Ministero

I sindacati chiedono maggiori investimenti per ridurre il numero di crimini registrati negli ultimi mesi

Si è svolto nei giorni scorsi un nuovo incontro al Ministero dell’Interno con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs sui problemi strutturali del comparto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dal tema degli assalti ai portavalori alle maggiori garanzie di sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori del settore.
A tal proposito, vengono richiesti maggiori investimenti per prevenire il numero di eventi criminosi registrati negli ultimi mesi, oltre alla revisione del DM 269/2010 con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza per le guardie giurate e l’introduzione di una soglia minima di tre unità per gli equipaggi del trasporto valori e di almeno due addetti nei servizi notturni
I sindacati hanno ,inoltre, chiesto di riattivare il tavolo congiunto con le associazioni datoriali, mentre il Ministero conferma la volontà  di mantenere attivo un tavolo permanente, per monitorare e rafforzare le misure di protezione per le lavoratrici e i lavoratori.

Cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate si sofferma a fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario (Agenzia delle entrate, risposta 7 marzo 2025, n. 68).

La richiesta di chiarimenti parte da una società in concordato preventivo che ha effettuato il riparto dei creditori privilegiati ai sensi dell’articolo 2751 bis, n. 2, del codice civile. La Società ha comunicato di aver ceduto alcuni crediti a favore del cessionario. Questi crediti erano inizialmente classificati come privilegiati e i creditori avevano emesso fatture con IVA e ritenuta d’acconto, nonostante non avessero ancora ricevuto il pagamento.

La questione centrale riguarda l’obbligo di effettuare ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento da erogare al cessionario. Quest’ultimo ha dichiarato di aver già versato la ritenuta d’acconto in favore del cedente, secondo le normative fiscali vigenti, per l’importo effettivamente pagato.

Pertanto, l’Istante si interroga se il pagamento da effettuare al cessionario debba essere integrale, comprensivo dell’intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre, l’Istante richiede chiarimenti su chi debba essere considerato il soggetto beneficiario del versamento erariale, se il professionista originario o il Cessionario del credito.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che l’articolo 53, comma 1, del TUIR definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, includendo anche le attività esercitate in forma associata. Questa definizione è fondamentale per comprendere l’ambito di applicazione delle normative fiscali relative ai professionisti.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce l’obbligo di applicare una ritenuta del 20% sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente. La circolare del Ministero delle finanze del 1994 chiarisce che questa ritenuta si applica anche alle remunerazioni per prestazioni professionali rese a favore di un committente non esecutore del pagamento, ampliando così il concetto di sostituto d’imposta a chiunque effettui pagamenti per tali prestazioni.

 

Inoltre, l’articolo 6, comma 2, del TUIR stabilisce che i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, come nel caso della cessione di crediti, sono considerati redditi della stessa categoria.

 

Pertanto, nel caso specifico, la somma corrisposta dalla Società cessionaria al professionista cedente deve essere qualificata come reddito di lavoro autonomo, in quanto rappresenta un provento derivante dalla cessione del credito. Di conseguenza, la Società cessionaria deve operare la ritenuta a titolo d’acconto al momento del pagamento al professionista cedente.

Le somme che l’Istante è tenuto a corrispondere in favore della Società cessionaria vanno inquadrate nell’ambito dell’attività d’impresa svolta da quest’ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo

Infine, l’Agenzia chiarisce che la procedura concordataria dovrà garantire il pagamento dell’importo dovuto al Cessionario in base al piano di riparto, in virtù della cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti.