EBTL: contributo spese per attività motorie

Previsto un rimborso fino a 150,00 euro

L’EBTL, l’Ente Bilaterale Turismo del Lazio, ha previsto un contributo delle spese per attività motorie e sportive per i dipendenti e le dipendenti delle aziende iscritti.
Le richieste di contributo devono essere inoltrate attraverso il  Sistema di Gestione Servizi (DKB/EBTL) dal 1° febbraio al 15 aprile 2025.
Il contributo copre le spese sostenute da dipendenti per sè o per i propri figli a carico in relazione ad attività motorie e sportive.
Le richieste di contributi sono esaminate utilizzando i seguenti parametri:
– regolarità contributiva;
– ISEE nucleo familiare fino a 30.000 euro annui;
– tempo trascorso dall’ultimo contributo.
In caso di esito favorevole, il contributo è liquidato fino ad un tetto massimo di 150,00 euro.

Interessi da ravvedimento speciale non deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle entrate risponde ad un dubbio avanzato da un professionista riguardo alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo degli interessi versati in occasione del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (Agenzia delle entrate, risposta 3 marzo 2025, n. 56).

L’Istante ha effettuato dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti, determinando un maggiore debito d’imposta. Conseguentemente, lo stesso ha versato, in un’unica soluzione, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

 

La questione centrale riguarda se tali interessi possano essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.

Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il suddetto articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito da lavoro autonomo è calcolato come differenza tra le somme percepite e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, il ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare violazioni tributarie, non prevede specifiche disposizioni sulla deducibilità degli interessi moratori. Questi ultimi, secondo la normativa vigente, sono considerati una forma di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle imposte e sono pertanto accessori all’obbligazione principale, ovvero il pagamento del tributo stesso. Di conseguenza, poiché le imposte ravvedute non sono deducibili, anche gli interessi moratori risultano indeducibili.

Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche nel TUIR, riguardo alla deducibilità degli interessi passivi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali dell’articolo 54, che richiede che le spese siano documentate e inerenti all’attività professionale.

 

L’Agenzia, dunque, ribadisce che le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli “interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione”.

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Credito d’imposta Industria 4.0 e acquisto di nuovi macchinari

Con la risposta n. 60/2025 l’Agenzia delle entrate analizza le implicazioni normative e fiscali legate all’acquisto di macchinari nell’ambito del programma Industria 4.0, chiarendo la modalità di calcolo del credito d’imposta in relazione agli investimenti effettuati e ai costi accessori sostenuti.

L’interpello riguarda il caso dell’acquisto e dell’installazione di un impianto e di un macchinario aggiuntivo, entrambi destinati a migliorare la produzione aziendale. L’Istante ha stipulato un contratto per la realizzazione di un impianto 4.0, con un investimento inizialmente stimato e un acconto versato. Durante il processo, l’Istante ha deciso di effettuare un ulteriore investimento acquistando un macchinario autonomo, che pur essendo collegato all’impianto principale, non è indispensabile per la sua operatività. Inoltre, l’installazione della linea produttiva ha richiesto ulteriori interventi impiantistici, i cui costi sono accessori sono stati distinti tra quelli relativi all’impianto e quelli relativi al nuovo macchinario.

In tale contesto, l’istante chiede chiarimenti su come quantificare correttamente il Credito d’imposta 4.0, considerando che l’acconto versato copriva un importo inferiore al 20% del costo effettivo dell’investimento agevolabile. 

 

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall’articolo 1, commi 185-197, della Legge di bilancio 2020, in sostituzione delle agevolazioni in materia di investimenti in beni strumentali nuovi accordate dalle precedenti normative sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile a seguito alla ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, stabilisce le condizioni per l’accesso a tali agevolazioni, estendendo il beneficio a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzione di forma giuridica o settore economico. In particolare, il comma 1051 prevede che le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia possano beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che l’ordine sia accettato e che sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Le percentuali di credito d’imposta variano in base all’importo degli investimenti: per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito è del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per la fascia tra 2,5 e 10 milioni e del 10% per importi superiori a 10 milioni; per gli investimenti effettuati nel 2022, le percentuali scendono rispettivamente al 40%, 20% e 10%.

 

L’Agenzia, poi, fornisce chiarimenti sulla determinazione dei costi ammissibili, richiamando il TUIR e specificando che i costi di acquisizione devono includere anche gli oneri accessori. Inoltre, viene sottolineato che la corretta imputazione temporale degli investimenti è fondamentale per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

La circolare n. 4/E/2017 offre indicazioni su come considerare le spese sostenute in relazione alla data di consegna o spedizione dei beni. Un aspetto cruciale riguarda la gestione degli investimenti realizzati attraverso diverse acquisizioni di beni e servizi, dove i costi devono essere ripartiti tra i vari periodi di imposta agevolabili. La corretta prenotazione dell’investimento e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sono essenziali per determinare l’anno in cui contabilizzare il costo.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’Agenzia ritiene che per l’investimento specifico nel nuovo macchinario sia applicabile un credito d’imposta del 40%; per il costo dell’impianto, se correttamente prenotato, sia applicabile un credito del 50% e gli oneri accessori non preventivabili possano anch’essi beneficiare della misura del 40%. 

CIPL Edilizia Industria Pisa: determinati gli importi dell’EVR 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per operai ed impiegati

In data 21 febbraio 2025, Ance Pisa insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil di Pisa si sono incontrati per dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 38 e dall’art. 1 dell’accordo provinciale per il settore dell’edilizia delle imprese della provincia di Pisa siglato il 24 gennaio 2023 che prevedono la determinazione degli importi dell’EVR nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025, le verifiche sui parametri dell’EVR sono risultati positivi e l’Elemento variabile della retribuzione viene erogato nella misura piena del 4%; mentre in presenza di un solo parametro pari o positivo, questi viene erogato in misura ridotta, vale a dire del 65%.

Tabella importi EVR Operai ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
4° livello 6,60 0,17
3° operaio specializzato 6,13 0,16
2° livello operaio qualificato 5,51 0,14
1° livello operaio comune 4,71 0,12
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,10
Tabella importi EVR Impiegati ridotto (2,6%)  – 65% della misura piena – 
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (mensile) nella misura prevista dall’art. 38 CCNL
7° livello 1.630,17 42,40
6° livello 1.467,63 38,16
5° livello 1.223,02 31,80
4° livello 1.141,51 29,68
3° livello 1.059,96 27,56
2° livello 953,97 24,80
1° livello 815,36 21,20

 

Tabella importi EVR Operai in misura piena (4%)
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025 (orario)
4° livello 6,60 0,26
3° operaio specializzato 6,13 0,25
2° livello operaio qualificato 5,51 0,22
1° livello operaio comune 4,71 0,19
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 4,24 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 3,77 0,15
Tabella importi EVR Impiegati
Livello Minimo paga base 1.7.2014 EVR 2025  100% (mensile) 
7° livello 1.630,17 65,23
6° livello 1.467,63 58,71
5° livello 1.223,02 48,92
4° livello 1.141,51 45,66
3° livello 1.059,96 42,40
2° livello 953,97 38,16
1° livello 815,36 32,61

Manageritalia: prevista una polizza per la tutela legale

Le principali coperture sono le spese per il legale, le spese processuali e per la registrazione degli atti

Manageritalia,  offre servizi per dirigenti, quadri ed executive professional di Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e Terziario avanzato ha previsto nella quota associativa per gli Executive Professional una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sostenute in caso di un contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, o dai loro familiari.
La polizza copre le cause relative alla vita quotidiana, escludendo quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni ecc.) e alla responsabilità civile obbligatoria della circolazione.
Le vertenze possono essere di tipo:
contrattuale:  contestazioni con un rivenditore che non rispetta i termini di un contratto di acquisto
extracontrattuale: situazioni quotidiane non legate a un contratto, come danni causati da un vicino o da un animale domestico.
Le principali coperture economiche della polizza sono:
– spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
– eventuali spese del legale di controparte, in caso di soccombenza per condanna o transazione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
– spese relative alla mediazione obbligatoria.
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15.000 euro, con sottolimiti per alcune casistiche.