CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

Il nuovo modello 770/2025

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 75896/2025 si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il modello, inoltre, è lo strumento per la comunicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce significative modifiche per i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente compensi per redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superano il limite di 5 dipendenti. Questi soggetti possono ora aderire a un sistema semplificato di comunicazione dei dati, le cui modalità e procedure sono stabilite dal provvedimento del n. 2597/2025.

Tale semplificazione consente di equiparare la comunicazione dei dati a quella prevista nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il modello 770.

In particolare, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770, inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su diverse tipologie di reddito. Queste includono i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché dividendi e proventi di capitale. Inoltre, si fa riferimento a locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, nonché indennità di esproprio e somme derivanti da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi, entro il 31 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31 ottobre delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Infine, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. 

 

Il modello in commento è articolato in diverse sezioni, tra cui il frontespizio e vari quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY), ciascuno dei quali ha specifiche funzioni e modalità di compilazione. La reperibilità è assicurata attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dove è disponibile in formato elettronico.

 

In dettaglio, la dichiarazione si compone di:

  • Frontespizio: Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; nella seconda facciata, i riquadri “tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità”;

  • Quadri staccati:

    Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

    Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

    Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

    Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

    Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

    Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

    Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

    Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

    Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

    Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;

    Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

    Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

    Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;

    Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

    Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del dD.L. n. 78/2010.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono trasmettere i dati in forma telematica secondo specifiche tecniche che saranno definite in un provvedimento successivo.

Ebav Veneto: assunzione ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda

Previsto un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza 

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto offre un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato degli ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda.
Ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per l’anno di competenza e pertanto, le domande presentate vengono inserite in una graduatoria annuale.
Tale graduatoria verrà ordinata alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base al quoziente calcolato come rapporto tra:
– numero di apprendisti assunti a tempo indeterminato nell’anno di competenza (numeratore);
– numero dipendenti in forza nel mese di dicembre dell’anno di competenza (denominatore).
Il numero dipendenti nel dicembre viene conteggiato sommando il numero di lavoratori presenti nella denuncia B01 di dicembre dell’anno di competenza, considerando in percentuale i lavoratori part time (due lavoratori full time e un lavoratore part time al 60% equivalgono a 2,60 lavoratori in forza complessivi).
Le domande escluse dalla graduatoria possono essere recuperate in base a specifiche delibere dei relativi Comitati di Categoria.
I contributi verranno erogati entro 3 mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su conto intestato al soggetto richiedente. 
La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. 
L’Ente erogherà il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Costituzione della rendita vitalizia: illustrate le novità del Collegato Lavoro

Esposta la nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo 30 della Legge n. 203/2024 e fornite le relative istruzioni amministrative (INPS, circolare 24 febbraio 2025, n. 48).

Con la circolare in commento, l’INPS a provveduto a illustrare quanto stabilito dall’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti.

Infatti, con l’introduzione del comma settimo all’articolo 13 della Legge n. 1338/1962, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato), il lavoratore ha ora la possibilità di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, ma solo quando il diritto di quest’ultimo (e del lavoratore in sostituzione) è ormai prescritto; ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro.

Al riguardo, l’Istituto precisa che la prescrizione decennale inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato. 

Peraltro, oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, le indicazioni fornite con la circolare in oggetto trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima del 12 gennaio scorso che risultino giacenti e non ancora definiti.

Infine, l’INPS nella circolare in argomento ha inserito anche gli adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore o dei suoi superstiti, i profili istruttori e l’onere di riscatto, il profilo degli iscritti alla Gestione pubblica.