Composizione negoziata della crisi: debito IVA non iscritto a ruolo rateizzato in 120 rate variabili

Relativamente alla composizione negoziata della crisi, l’Agenzia delle entrate ha affermato la possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda rate variabili proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale e distribuibili al creditore erariale (Agenzia delle entrate, risposta 2 ottobre 2023, n. 443).

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate arrivano in risposta a un interpello di una società che intende avvalersi della misura premiale contemplata dall’articolo 25-bis, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, così come ”rafforzata” dall’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023, il quale consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

 

Innanzitutto, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 25, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che contempla una misura premiale volta a incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata della crisi. Tale norma stabilisce che, in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori, rimandando alle disposizioni dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

 

Il suddetto articolo 19 a sua volta prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La norma, inoltre, dispone che il debitore possa chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno e che le rate possano essere aumentate fino a 120 mensili.

 

Con riferimento alla suddetta misura premiale contemplata nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi, l’articolo 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata e sottoscritta dall’esperto.

 

La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la suddetta agevolazione, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

Possono, dunque, essere applicate alla misura premiale le condizioni disciplinate dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 solo in quanto compatibili e in assenza di diversa previsione ad hoc.

 

Pertanto, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate afferma la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

L’ufficio creditore determinerà, poi, l’importo delle rate e valuterà l’eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività).

Ebiter Bologna: istituito un fondo per le aziende colpite dall’alluvione

Possono accedere ai sussidi i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente. Il fondo ha una copertura di 900.000 euro

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna ha disposto l’erogazione di sussidi economici per i lavoratori e le aziende situate nell’area metropolitana di Bologna, vittime dell’alluvione che ha colpito la zona nel maggio scorso. Il fondo è di 900.000 euro ed è destinato per 2/3 come contributo per danni subiti e per l’integrazione del reddito dei lavoratori; mentre, per 1/3 come contributo per danni subiti dalle aziende. A beneficiare del sostegno sono i lavoratori che aderiscono ad Ebiterbo ed hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato precedente alla data del 17 maggio 2023. Il contributo massimo è di 2.000 euro per le spese affrontate per il ripristino della residenza (massimo 1.500 euro), delle pertinenze (massimo 500,00 euro), dei mobili ed elettrodomestici e per la riparazione o sostituzione di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. L’Ente ha previsto anche un contributo di solidarietà per quei lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di reddito a causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro superiore al 40% mediante un contributo che integra fino al 100% della retribuzione persa, per un massimo di 30 giorni nel periodo che va dal 17 maggio 2023 al 16 luglio 2023. Possono beneficiare delle prestazioni le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio che aderiscono ad Ebiterbo da almeno 3 anni o, se successiva, dalla data di costituzione. Il contributo al quale si può accedere è di massimo 5.000 euro che va a coprire i danni atmosferici e i costi affrontati per perizie di agibilità, messa in sicurezza dei locali, ripristino o sostituzione di attrezzature e beni mobili danneggiati, riparazione di locali o veicoli aziendali e altre spese affrontate, purché documentate. Le domande possono essere inviate all’Ente tramite posta elettronica, web, mediante le OO.SS. o direttamente agli uffici di Ebiterbo.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte

Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore

È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.

Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative. 

Amianto, dal Parlamento europeo nuove misure per la protezione dei lavoratori

L’assise di Strasburgo ha approvato nuove norme contro i rischi per la salute legati all’esposizione e per migliorare l’individuazione precoce del materiale (Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023).

I limiti di esposizione all’amianto per i lavoratori dell’UE diminuiranno sensibilmente: infatti il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni, una direttiva, già concordata con i governi UE, che lo stabilisce e inoltre introduce l’uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di fibre sottili di amianto.

D’altra parte va tenuto in considerazione che l’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, la cui presenza è un problema per diverse attività, come l’edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE è legato all’esposizione all’amianto. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’UE dal 2005, le fibre di questo materiale sono ancora presenti in milioni di edifici e infrastrutture e uccidono più di 70.000 persone all’anno in Europa.

Se da un lato il “Green Deal” incoraggia la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica e garantire una transizione energetica pulita, dall’altro ciò significa che i lavoratori sono esposti a un maggior rischio di tumori professionali. Con queste nuove norme, l’UE intende mantenere gli impegni assunti nel piano europeo per la lotta contro il cancro e nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde anche alle aspettative dei cittadini in merito a standard minimi comuni di assistenza sanitaria a livello dell’UE, oltre a garantire standard di lavoro dignitosi in tutte le catene globali del valore, come espresso nelle proposte (10(1) e 19(2) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Gli obiettivi della normativa

In particolare, la legge mira a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà 10 volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori. Dovranno indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro, ci sarà una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell’adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà cosi in vigore.

Differenze dati incassi telematici e dati fatture e corrispettivi trasmessi: promozione ravvedimento

In arrivo le lettere dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA al fine di promuovere la regolarizzazione delle differenze emerse tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2023, n. 352652).

L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie, le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente;

  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

In particolare, l’Agenzia rende disponibili tali informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, consentendo al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

 

Nel dettaglio, i dati messi a disposizione del contribuente sono:

– codice fiscale, denominazionecognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– descrizione dell’anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l’ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l’ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse eo dai corrispettivi trasmessi telematicamente;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Per segnare tali discrepanze, le Entrate trasmettono una comunicazione, contenente le suddette informazioni, al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile anche all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia denominata “Cassetto fiscale”, nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

 

In questa sezione sono resi disponibili:

a) l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;

b) l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;

c) la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo dell’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;

d) il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;

e) gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

 

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In base al disposto dell’articolo 4 del D.L. n. 131/2023, inoltre, i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento, perfezionandolo entro il 15 dicembre 2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.