Anticipazione TFS/TFR: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS interviene in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di presentazione della domanda (INPS, circolare 7 settembre 2023, n. 79).

L’INPS si occupa dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR indicata in oggetto, ricordando che la stessa può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

 

– titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
 – soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

 

Il finanziamento è erogato in unica soluzione ai richiedenti aventi diritto, dietro cessione pro solvendo della corrispondente quota maturata, disponibile e non ancora esigibile del TFS/TFR. L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda: il contratto di cessione del credito è stipulato in questo caso per il 100% del trattamento maturato, disponibile e cedibile e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

 

L’INPS, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione.

 

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo.

 

L’importo finanziato viene accreditato sull’IBAN del richiedente presente in “Proposta di cessione” al netto delle trattenute di eventuali morosità nei confronti della Gestione unitaria e dei relativi interessi, qualora non considerati nel calcolo del TFS/TFR disponibile.

 

Presentazione della domanda di anticipazione

 

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

– “Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
– “Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

 

Nella domanda vanno fornite alcune indicazioni, tra cui se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota dello stesso, indicandone in tal caso l’importo, o se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria.

 

Il richiedente deve anche specificare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento del TFS/TFR di cui si chiede l’anticipazione e, in caso di più datari di lavoro “successivi”, è necessario indicare l’ultimo in ordine temporale.

 

La domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro 6 mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione, circostanza di cui l’iscritto deve essere a conoscenza e accettare.

 

Ancora, nell’istanza il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il fatto che non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento e non è possibile recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione.

 

In caso di Ente erogatore diverso dall’INPS, il soggetto interessato deve obbligatoriamente allegare alla domanda la certificazione del TFS/TFR già ottenuta dall’Ente erogatore competente e dichiarare che è conforme all’originale in suo possesso.

 

A decorrere dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR degli iscritti alla Gestione unitaria da parte di un soggetto delegato.

 

La domanda può essere presentata anche tramite CAF e Istituti di patronato dotati di apposita delega censita sul portale istituzionale. 

CCNL Riscossione Tributi: nuovo incontro sul bando di gara per la polizza assicurativa

Previsto nel prossimo bando un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico

Il 6 settembre si è svolto l’incontro volto a definire le nuove condizioni utili alla predisposizione del bando di gara per la polizza sanitaria, il cui precedente bando era andato deserto.
E’ stato, innanzitutto, previsto un contributo volontario per l’inserimento in polizza anche per i familiari fiscalmente a carico, proprio con l’obiettivo di agevolare maggiormente il lavoratore.
Il confronto è proseguito con la sottoscrizione del verbale riguardante il regolamento che definisce le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del Fondo previsto dall’art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per l’incentivazione delle funzioni tecniche.
E’ prevista per il prossimo 11 settembre la convocazione da parte del Ministero sulle modalità applicative riguardanti il trasferimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 31 dicembre 2023, delle attività relative all’esercizio dei sistemi gestionali e di fatturazione, tramite una cessione del ramo di azienda.
Secondo quanto stabilito dal Verbale di Accordo dell’8 marzo 2023, la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’adozione di un sistema premiante nei confronti dei soli operatori che migliorino le franchigie e gli scoperti a carico degli assicurati, tenendo conto in ordine prioritario delle cure dentarie, delle visite mediche specialistiche, della diagnostica strumentale, della capillarità della rete in convenzione, sempreché tali migliorie trovino riscontro nel mercato, nel rispetto del principio di concorrenza.

Sanzioni nel Supporto Formazione e Lavoro: decadenza, revoca e sospensione

I soggetti che beneficiano della nuova misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro in violazione delle disposizioni legislative che ne regolano la disciplina si espongono a sanzioni che, nei casi più gravi, comportano la revoca del beneficio e l’impossibilità di richiederlo nuovamente prima di 10 anni (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77; D.M. 8 agosto 2023, n. 108).

Sono già 29.354 le domande per il Supporto per la formazione e il lavoro acquisite dal nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativo (SIISL), a cui si può accedere tramite il portale dell’INPS: dal 1° settembre scorso, infatti, gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità come presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare, hanno iniziato a inoltrare le istanze per accedere alla nuova misura di inclusione e accesso al lavoro introdotta dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro).

 

Per espressa previsione del D.M. n. 108/2023 (articolo 6) attuativo della misura in questione, al SFL si applicano le medesime disposizioni dettate per l’Assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del D.L. n. 48/2023 riguardo al sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

 

Sull’argomento si è espressa anche l’INPS con la circolare n. 77/2023, in particolare, al paragrafo 10, ove vengono riepilogate le principali sanzioni applicabili nei confronti dei beneficiari della misura.

 

ll beneficiario decade dalla misura se:

 

– non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;

– non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;

– non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. n. 263/2012), o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;

– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023;

– non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del Decreto Lavoro, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

– non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.

 

Comporta la decadenza dal beneficio anche la commissione di alcuni fatti penalmente rilevanti.

 

Infatti, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (prevista la reclusione da 2 a 6 anni), omette la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame (reclusione da 1 a 3 anni), subendo per tali reati una condanna in via definitiva, decade dal beneficio.

 

Ugualmente, nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a 1 anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

 

Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi 10 anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

 

La sanzione della revoca viene invece disposta immediatamente quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 del Decreto Lavoro, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 

Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

 

La sospensione dell’erogazione del beneficio avviene, tra l’altro, nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati sopra, prima che diventino definitivi.

 

La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo.

 

Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL e possono comunque essere revocati quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che li hanno determinati.

 

Per ottenere il ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.

Manageritalia: le novità 2023 per i Quadri

Polizze assicurative e nuove forme di welfare integrativo pensate per i Quadri e le loro famiglie

Manageritalia ha comunicato le novità del 2023 per i Quadri che possono accedere a sempre maggiori vantaggi e a nuovi servizi con un valore di mercato superiore all’importo della quota associativa. La quota di iscrizione è di 60,00 euro per l’anno 2023. Tra le prestazioni alle quali possono accedere, si evidenziano: sviluppo e transazione professionale, welfare personale e familiare, opportunità professionali e di business, oltre a godere di momenti di aggregazione e networking, compresa anche la Long term care. La Ttc consiste in un piano di assicurazione per eventi imprevisti quali malattia e infortunio che danno vita ad un’autosufficienza. In tal senso, viene riconosciuto un supporto economico continuativo e a lungo termine dell’importo di 1.000 euro netti al mese per sempre, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre tutti gli iscritti che sono in regola con il versamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. La valutazione di non autosufficienza dipende dalla mancanza di autonomia nello svolgimento di almeno 4 attività su 6 di quelle elementari che riguardano il vivere quotidiano. Sono esclusi dalla copertura i portatori di invalidità e coloro i quali alla data di ingresso in copertura non sono in grado di svolgere 1 delle 6 attività quotidiane.

A quanto indicato sopra, si aggiungono anche:
Tutela legale: il rimborso previsto riguarda le spese sostenute dall’intero nucleo familiare in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, sia in ambito giudiziale e stragiudiziale;
Programma di assistenza in viaggio: Europ Assistance Italia garantisce assistenza e consulenza, per tutto il nucleo familiare, in caso di emergenza sia in Italia che all’estero;
Askmit: consulenza multidisciplinare online 48H su temi legali, fiscali e contrattuali;
Formazione e carriera: con assistenza e consulenza ad hoc;
– Investimento: adesione alla polizza “Nuova Capitello”.

Non rientrano nella quota di iscrizione le offerte di Welfare integrativo, con servizi acquistabili individualmente che prevedono pacchetti concernenti: salute, previdenza e patrimonio.

CCNL Centri Elaborazione Dati: con settembre erogati strumenti di welfare

Corrisposti flexible benefits per il personale non in prova

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 tra Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl, con cui si è dato seguito al rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018, applicato ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., prevede all’art. 270 “Welfare”, l’erogazione, da parte delle Aziende del Settore ed a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:
euro 150,00 per l’anno 2022;
euro 150,00 per l’anno 2023;
euro 150,00 per il 2024,
da corrispondere entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento ed in base alla regolamentazione indicata.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Hanno diritto a questi i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato avendo maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Ne sono esclusi invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Tali emolumenti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Il tutto si aggiunge poi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
A tal uopo Ebce, ossia l’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le imprese ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico ai fini dell’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per la corresponsione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.